Le Faq dell’Agenzia delle Entrate
La legge di Bilancio 2023 prevede che i contribuenti abbiano la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. L’Agenzia delle Entrate risponderà alle domande per la cosiddetta «Definizione agevolata» fino al 30 giugno 2023, comunicando l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Ma insieme alla circolare con cui fornisce i chiarimenti necessari ai 19 milioni di debitori che potranno vedersi così cancellati 12 miliardi di pendenze, le Entrate hanno pubblicato anche le risposte alle domande più frequenti. Vediamo allora quali sono.
Ambito di applicazione
Qual è l’ambito di applicazione della Definizione agevolata?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del Dpr n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
I debiti compresi
Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
– adottare uno specifico provvedimento;
– trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
– pubblicarlo sul proprio sito internet.
Quali sono i debiti che non rientrano nella Definizione agevolata?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
La richiesta
Per aderire alla Definizione agevolata devo fare una richiesta?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
Come posso presentare la domanda di adesione?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• in area riservata, con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Accettazione o diniego
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata?
La legge prevede che Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda, contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Il pagamento
Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Come posso pagare le somme dovute per la Definizione agevolata?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• Sito istituzionale;
• App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
– sportelli bancari;
– uffici postali;
– home banking;
– ricevitorie e tabaccai;
– sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
– Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Mancato pagamento
Cosa succede se non pago o pago una rata in ritardo?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Altre procedure attive o attivabili
Se presento la domanda di adesione alla Definizione agevolata, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’agente di Riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Cosa fare in caso di contenzioso
Ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla Definizione agevolata. Posso farlo?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Ho aderito alla Definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
“Stralcio” dei debiti fino a mille euro
Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come previsto dalla legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31 marzo 2023. sso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione dela Definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superior a quelle effettivamente dovute?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Ho ancora in essere un piano di pagamento della “Rottamazione quater”, dove perl altro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro previsto dalal legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di “Rottamazione quater”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Alternative allo sportello
Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda di Definizione agevolata (“Rottamazione quater”)?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.
Fonte: Agenzia delle Entrate