La ricognizione dei bonus fiscali messi in campo negli ultimi mesi mostra un sistema eterogeneo e molto complesso. Dalle locazioni al recupero edilizio, dal 110% alle sanificazioni fino alle colonnine elettriche e al fotovoltaico: si trasformano in moneta parallela.
La nuova moneta si chiama «bonus fiscale». Dalle locazioni al recupero edilizio, dai bonus casa, compreso il 110%, alle sanificazioni fino alle colonnine elettriche e al fotovoltaico: sono molti i crediti d’imposta messi in campo dal legislatore durante l’emergenza Covid-19, che si sommano a tutti gli altri, anche introdotti da tempo. Con gli articoli 121 e 122 del dl 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio), in particolare, il legislatore fiscale ha, di fatto, introdotto la «moneta fiscale», ovvero la cartolarizzazione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali dei contribuenti ceduti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Questa modalità, a prescindere dalla tipologia del credito, offre molte opportunità, a partire dall’immissione immediata di liquidità nelle casse delle imprese, ma anche di altri soggetti (lavoratori autonomi in primis), agevolando anche contribuenti impossibilitati a utilizzare le numerose detrazioni in abbattimento del proprio debito tributario, in relazione alle proprie peculiarità (non tax area, Irpef assorbita totalmente da altre detrazioni e così via). L’opportunità, introdotta dal decreto Rilancio permette alle imprese di utilizzare il credito ceduto a scarico dei debiti da versare con le deleghe modello «F24» (contributi previdenziali e assistenziali, Iva, imposte dirette, tributi locali e quant’altro) o, in alternativa al detto utilizzo, di cederlo a terzi (principalmente banche, istituti di credito e intermediari), ottenendo l’attualizzazione del credito, in aggiunta a soggetti terzi.
La cessione riguarda, in generale, la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile e, per eseguire il detto trasferimento, l’Agenzia delle entrate ha, via via, emanato specifici provvedimenti, disponendo ulteriormente che la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta deve avvenire con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web della stessa Agenzia e istituendo, con specifiche risoluzioni, determinati codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i citati crediti d’imposta.
Come ricorda anche l’Agenzia delle entrate, in base a quanto disposto dall’art. 122, comma 2, lettere a) e b) del dl 34/2020, fino al 31/12/2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le disposizioni richiamate si applicano alle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, al credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del dl 18/2020; al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del dl 34/2020; al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del dl 34/2020 e al credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del dl 34/2020.
Alla stessa stregua, l’art. 121 del dl 34/2020, dispone sulla cessione delle detrazioni inerenti agli interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione, di prevenzione agli eventi sismici e quant’altro, limitatamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, mentre il legislatore ha introdotto particolari discipline come nel caso del bonus vacanze che può essere trasferito nella forma di sconto del corrispettivo nella misura dell’80%. Il credito d’imposta, di fatto monetizzato, in linea generale è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, in compensazione con utilizzo della delega «F24» o ritrasferito, ma la quota non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso; il legislatore ha anche escluso l’applicazione dei limiti per la compensazione, di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 e al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007.
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